INDICE:

Il Settimo Comandamento

12. Divorzio

 

(Nota del traduttore: considero questo capitolo del libro uno degli studi sul divorzio più aderenti al dato Scritturale che ci siano. Però, è un capitolo di un libro che ha un contesto, ed è anche di laboriosa comprensione. Per questa versione sul web mi sono preso la libertà di mettere in grassetto alcune parole per aumentare l’enfasi in qualche punto solo per facilitarne la lettura.)

Nelle Scritture il matrimonio è l’unione volontaria di due persone, un uomo e una donna, legati in matrimonio; benché i matrimoni fossero comunemente combinati, ci si accertava del consenso. Senza consenso, l’unione è sempre in effetti uno stupro. Calvino e Lutero evidenziarono entrambi il fatto del mutuo consenso come necessario per la validità di un matrimonio nella loro discussione dell’episodio che vide coinvolti Giacobbe e Lea. [1]Può essere quindi sollevata la domanda del perché Giacobbe abbia accettato Lea. La risposta è chiaramente che egli si trovava in una situazione di coercizione. Era stato umiliato e sfruttato da Labano il quale sapeva che in quanto straniero Giacobbe non poteva fare un ricorso legale. In un senso fu uno stupro ai danni di Giacobbe, che non avrebbe potuto fare nulla eccetto protestare o fuggire, ma non avrebbe potuto far uso con successo dei propri diritti giuridici.

L’unione, implica mutuo consenso; la dissoluzione di un matrimonio no. La forma più comune di divorzio è per morte. Questa poteva essere non solo naturale, che non è un divorzio strettamente parlando, ma una esecuzione giuridica che divorziava la parte colpevole da vita, società e sposo/a. Quelli che avessero fatto i missionari per un culto idolatrico erano sottoposti alla morte e pertanto al divorzio (De. 13:1-11). La legge pre-mosaica richiedeva la morte per l’adulterio, come dimostra l’episodio di Tamar (Ge. 38:24), Davide se lo aspettava per il proprio peccato (2 Sa. 12:5), e fu necessaria una parola dal Signore, il messaggio di Nathan: “Non morirai” (2 Sa. 12:13) per evitare quella sentenza.

In alcune culture non esiste divorzio per morte, come testimonia il mormonismo, con matrimoni eterni. In altre società, la moglie veniva uccisa (come nell’induismo fino a poco tempo fa) per prevenire il nuovo matrimonio o il proseguimento della vita senza lo sposo. La legge mosaica e nostro Signore (Mt. 22:23-33) rifiutarono di riconoscere tali usanze dando il permesso di ri-maritarsi e limitando il matrimonio a questo stato mortale.

Tornando al matrimonio per morte, la legge biblica divorziava la parte colpevole da quella innocente mediante la morte per molti reati. Alcune delle leggi per le quali una donna poteva divorziare per morte e risposarsi sono le seguenti, la quali tutte richiedono la pena di morte per l’uomo:

  1. Adulterio: Deuteronomio 22:20-25; Levitico 20:10.
  2. Stupro: Deuteronomio 22:25, 26.
  3. Incesto: Levitico 20:11, 12, 14, 17.
  4. Omosessualità o sodomia: Levitico 20:13 (18:22).
  5. Rapporti con animali: Es. 22:19; Levitico 18:23; 20:15; Numeri 35:16-21.
  6. Omicidio premeditato: Esodo 21:12, 14; Numeri 35:16-21.
  7. Colpire il padre o la madre: Esodo 21:15.
  8. Morte di una donna per aborto dovuto ad aggressione: Esodo 21:22, 23.
  9. Sacrificio di figli a Molech: Levitico 20:2-5.
  10. Maledire padre e madre: Esodo 21:17; Levitico 20:9.
  11. Rapimento: Esodo 21:16.
  12. Essere medium o mago: Levitico 20:27 (cf. De. 13:1-11).
  13. Essere un falso profeta o sognatore: Deuteronomio 13:1-5; 18:20.
  14. Apostasia: Deuteronomio 13:6-16; 17:2-5.
  15. Sacrificare ad altri dèi: Esodo 22:20.
  16. Rifiutarsi di ottemperare decisioni di giudici: Deuteronomio 17:12.
  17. Blasfemia: Levitico 24:16
  18. Dissacrazione del sabato: Numeri 15:32-36 (questo compare, non come parte della legislazione, ma da un caso particolare avvenuto nel deserto).
  19. Trasgressione del patto: Deuteronomio 17:2-5

Il divorzio per morte era ottenibile dagli uomini in ragione delle seguenti pene di morte citate per le donne e la denuncia da parte del credente era obbligatoria (De. 13:1-11; Lu. 14:26):

  1. Licenziosità prima del matrimonio: Deuteronomio 22:21.
  2. Adulterio dopo il matrimonio: Deuteronomio 22:22-23; Levitico 20:10.
  3. Prostituzione da parte della figlia di un sacerdote: Levitico 21:9.
  4. Rapporti con animali: Levitico 20:16; 18:23; Esodo 22:19; Deuteronomio 27:21.
  5. Essere maga o strega: Esodo 22:18; Levitico 20:27.
  6. Trasgressione del patto: Deuteronomio 17:2-5.
  7. Incesto: Levitico 20:11, 12, 14, 17.

Balza subito agli occhi che l’elenco è ben più lungo per gli uomini. Chiaramente, alcune delle voci nell’elenco per gli uomini includevano anche le donne. Quindi, la donna colpevole di omicidio ovviamente subiva la pena di morte. Me è egualmente evidente che molti dei crimini erano ovviamente mascolini perché implicavano maggiore forza e vigore — supremazia maschile. Così, stupro e rapimento erano quasi interamente crimini maschili. Gli uomini erano pertanto maggiormente soggetti alla pena di morte a causa della loro posizione d’autorità. Questo è nei termini del principio biblico che, maggiore l’autorità e il privilegio, maggiore la responsabilità e la colpevolezza, come in Levitico 4, dove i sacrifici per il peccato sono fatti in proporzione allo statuto e responsabilità del peccatore. Anche Gesù fece riferimento a questo principio: “Ma colui che non l’ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto; e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto” (Lu. 12:48). Bisognerebbe notare che l’ignoranza non scusa il peccato o elimina la punizione, ma la diminuisce solamente; e allo stesso modo la responsabilità aumenta la colpevolezza. Il peccato di un membro della famiglia non poteva condannare gli altri membri. “Non si metteranno a morte i padri per i figli né si metteranno a morte i figli per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato” De. 24:16).

Il divorzio per morte rendeva possibile il nuovo matrimonio, e liberava il partner innocente dal legame con una persona colpevole e impura. Una seconda forma di divorzio compare nella legislazione mosaica, divorzio per inadempienza della legge maritale, cioè il mancare di provvedere cibo, vestiario, e le dovute relazioni sessuali nei confronti di:

  1. Donne prigioniere: Deuteronomio 21:10-14
  2. “Schiave” ebree o meglio serve vincolate: esodo 21:1-10.
  3. L’implicazione è che, se l’inadempienza del contratto di provvisione è applicabile alle ragazze vincolate in servitù è applicabile come causa di divorzio per mogli con dote. San Paolo fa riferimento a questa legge in 1 Corinzi 7:3-5, dove è specificato il requisito delle relazioni sessuali e “la dovuta benevolenza” (ND 2008)”I doveri coniugali” (ND 1991). San Paolo parlò della mancanza di compiere le responsabilità sessuali del matrimonio come frode a danno del partner. (Può anche essere descritta,  ed è stato fatto, come una forma di abbandono). Il riferimento a Esodo 21:1-10 è chiaro; san Paolo parlò nel contesto della legge biblica.

Un terzo tipo di divorzio è sottinteso, imposto dalle autorità, come con Nehemia, nel caso di consanguineità e matrimoni misti:

  1. Matrimoni misti vietati: Deuteronomio 7:1-3; cf. Esodo 34:12-16; Numeri  25:6-8. Divorzio richiesto: Nehemia 9:2; 13:23-27; cf. Malachia 2:14.
  2. Consanguineità proibita: Deuteronomio 22:30; 27:20-23; Levitico 18:6, 18, 20:11, 12, 14, 17, 20, 21.

È anche specificato un quarto tipo di divorzio, mediante un documento scritto o libello di divorzio dato dal marito alla moglie:

  1. Libello di divorzio: Deuteronomio 24:1-4
  2. Libelli di divorzio sono citati in Geremia 3:8 e Isaia 50:1, e a donne divorziate si fa riferimento in Levitico 21:14; 22:13; Numeri 30:9 nel Vecchio Testamento.

In Geremia 3:8 e Isaia 50:1 abbiamo una comprensione del significato del libello di divorzio nel proprio divorzio dal suo popolo eletto annunciato da Dio, e il divorzio qui non è visto certamente come un male soltanto tollerato, come alcuni vorrebbero. Il libello di divorzio, o documento di espunzione o ripudio non era il male ma trattava col male. In Isaia 50:1 (dove madre e figli sono uno, come ha evidenziato J. A. Alexander), la causa è iniquità e trasgressioni. “L’idea generale di reiezione è doppiamente vestita in abito figurativo, primo con emblemi presi in prestito dalla legge e con l’usanza di carcerazione per debiti”. [2]  In Geremia 3:8, il tradimento di Giuda è chiamato adulterio e motivo di divorzio da parte di Dio com’era avvenuto per Israele. Ma più specificamente, Giuda, la moglie, aveva contaminato, dissacrato, paganizzato la casa del marito, la terra di Dio (Gr. 3:9), mentre di tanto in tanto fingeva ipocritamente di riformarsi (v. 10). Il divorzio da Israele fu dovuto ad aperta apostasia, aperta infedeltà (vv. 6-8), ma la causa per il divorzio da Giuda non fu manifesta apostasia, ma tradimento segreto, sotto le sembianze di sincera e fedele ubbidienza (vv.9, 10). La nazione adultera ricercò la propria volontà e diede al proprio marito pattizio, Jehovah, solo un ipocrita servizio di labbra.

In Deuteronomio 24:1-4, la causa di divorzio è strettamente correlata a questo. Quando la legge parla, parla relativamente alla situazione, ma nella santità di Dio; parla inoltre a uomini che amano la legge e cercano d’ubbidirla, non per dare agli ipocriti o agli empi un pretesto. Se la donna non trova grazia agli occhi del marito, ciò sarà con riferimento, non al capriccio del marito, ma ai suoi santi criteri come osservante del patto e portatore dell’immagine di Dio. La legge è una parte del patto: il marito o è un osservante del patto e portatore dell’immagine di Dio consapevole del Signore del patto, o non ha interesse nella legge. (Il farisaico abuso della legge, naturalmente, venne dopo.) Perciò, la causa del divorzio qui è “qualcosa di vergognoso” trovato nella moglie. A margine, si può rimarcare che è stato creato un caso del fatto che lo scopo di questa legge particolare non sia di stabilire il divorzio, ma di prevenire il secondo matrimonio di una donna dopo che sia diventata la vedova o la donna divorziata di un altro uomo. Ma per quanto ciò sia vero in un senso limitato, rimane il fatto che il divorzio  è l’oggetto principale ed è moralmente legittimato con l’inclusione nella legge. Inoltre Dio lo assume come propria santa prerogativa nel rigettare Israele e Giuda. Certamente, il divorzio è parte di un ordinamento peccaminoso, ma proprio per questo, è tuttavia un diritto nel trattare con quell’ordinamento peccaminoso. Anche la guerra è parte di un ordinamento peccaminoso, ma non è per questo meno giusta in circostanze pie, e il diritto della spada non è in alcun modo trattenuto meramente perché la guerra appartiene ad uno stato di peccato. Difficilmente qualche aspetto della nostra vita può essere separato in alcun senso pieno da questo ordinamento peccaminoso, ma la legge parla a osservanti del patto in un mondo di peccato, non a uomini in cielo.

I tentativi di associare l’impurità o la vergogna di Deuteronomio 24:1 con adulterio o mancanza di castità sono naturalmente falliti. Tali circostanze comportavano il divorzio per morte. La parola ‘impurità’ di una cosa implica definitivamente un crimine serio; è usata altrove della vergognosa esposizione del corpo (Ge. 9:22; Es. 20:26; La. 1:8; Ez. 16:36, 37), in Levitico 18 di pratiche sessuali illecite e anormali, e in Deuteronomio 23:14 per escrementi umani. Ovvio che non fa riferimento a questioni banali ma a qualcosa di empio, aborrente e repulsivo per un marito osservante del patto che cercasse direzione nella legge.

La risposta di quale sia il suo significato si trova in un riesame dell’elenco del divorzio per morte. L’elenco della donna è più corto. Significa forse che certi peccati non erano puniti nella donna? La specificazione dell’omosessualità è definitivamente maschile (Le. 20:13), e i prostituti omosessuali sono chiamati “cani” (De. 23:18; cf. Fl. 3:2; Ap. 22:15). Dovremmo forse concludere che questo peccato, citato da Paolo come l’evidenza culminante d’apostasia e incredulità (Ro. 1:26, 27), fosse condonato nelle donne? Non dovremmo piuttosto concludere che questo costituisse impurità o “qualcosa di vergognoso” nella donna? La sua punizione era minore di quella dell’uomo nella maggior parte dei casi perché anche la sua responsabilità era minore. Ancora, un uomo, per la disubbidienza alle autorità e il rifiuto di seguire le loro decisioni  veniva condannato a morire. Che ne era di una donna che disubbidisse la propria autorità superiore: il marito? Non era un’impurità in lei? Quando Hagar divenne insubordinata con Sara, Dio sostenne la decisione di Sara che fosse allontanata. In questo modo vediamo già che si delineano due importanti categorie. Nell’uomo, l’omosessualità dava alla donna un divorzio per morte; nella donna era un’impurità. Nell’uomo, l’insubordinazione significava ancora una volta morte; nella donna era un’impurità. La testimonianza di Geremia 3:8 e di Isaia 50:1 concernente i libelli di divorzio consolida questa correlazione con l’insubordinazione la ribellione, in particolare Geremia 3:8-10. Un’attenta analisi di tutti i testi relativi indica che la nudità o impurità il “qualcosa di vergognoso” nella donna non dovesse essere determinato nei termini del capriccio dell’uomo, ma in relazione al suo ruolo come uomo pattizio e portatore dell’immagine.

La diffusa interpretazione protestante della dottrina neo-testamentaria del divorzio limita la causa riconosciuta all’adulterio, sulla base di Matteo 19:9, e all’abbandono, 1 Corinzi 7:8-24. Molti lo limiterebbero all’adulterio solamente. Il fatto curioso riguardo a quest’interpretazione è che si fonda su una sola parola, e quella parola non è adulterio! Esaminiamo i testi relativi:

  1. Or io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chi sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio (Mt. 19:9).
  2. Ma io vi dico: Chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera e chiunque sposa una donna ripudiata commette adulterio (Mt. 5:32).

La parola resa con ‘fornicazione’ è data con “mancanza di castità” dal Moffat e con “adulterio” da High J. Schonfield. La maggior parte dei commentatori in effetti la rendono con adulterio. Ma le due parole sono diverse: porneia (fornicazione) e moicheia (adulterio, Matteo 15:19; commettere adulterio, moichaomai, Matteo 19:9). Se Gesù avesse inteso eguagliare la fornicazione all’adulterio, a quel punto non sarebbe stato necessario usare una parola che avrebbe potuto portare a fraintendimenti. Non viene detto che la fornicazione è adulterio, ma che sposare una donna divorziata per cause altre dalla fornicazione è adulterio. Le due parole sono diverse, separate e distinte. Non sarà sufficiente, dunque, insistere che la questione non è d’avere “perplessità” sul significato e che ciò che Gesù intese fu che la fornicazione “da parte della donna non è solo fornicazione ma anche adulterio in senso specifico, per la semplice ragione che costituisce infedeltà sessuale verso il suo sposo”.[3] Ogni atto di rapporto sessuale da parte di una donna con un uomo che non sia suo marito, mentre potrebbe essere anche incesto, è sempre adulterio: se si intendono solo tali azioni, e queste costituiscono i limiti del significato di questa affermazione, allora la sola parola che poteva essere legittimamente usata è adulterio, non fornicazione. Se, invece, si intende non solo adulterio, ma anche omosessualità, per esempio, a quel punto dovette essere usata una parola diversa e di significato più ampio che adulterio e usata fu. La Scrittura non è mai dedita all’uso ozioso di parole, o al loro uso disattento. Paolo collocò il peso della dottrina sulla forma singolare di “progenie” (Ga. 3:16). Gesù stesso stabilì la dottrina della resurrezione sul tempo di un verbo nella sua risposta ai Sadducei (Mt. 22:23-33). Per certo nessuno così preciso nella sua lettura delle Scritture avrebbe usato parole con incuria e, avesse inteso adulterio solamente, avrebbe usato la parola adulterio e nessun altra. Partendo dal fatto che per una persona sposata, ogni atto di relazione extra-maritale con una persona del sesso opposto può essere descritta come adulterio, usare una parola diversa da adulterio significa, che oltre l’adulterio, certe azioni descritte come, e incluse nel termine fornicazione, costituiscono causa valida per divorzio. Ridurre il significato di fornicazione ad adulterio è fare violenza al testo e rendere nulla una distinzione non di  poca importanza. Qual’è dunque il significato di fornicazione?

Esaminiamo l’uso neotestamentario come mezzo per accertare il suo significato:

    1. Possiamo vedere immediatamente che è un termine distinto dall’adulterio e più inclusivo in Matteo 15:19 dove abbiamo elencati come procedere dal cuore: “adulteri, fornicazioni” ambedue. Vedi anche Marco 7:21.
    2. (a) Compare frequentemente in un senso che intende genericamente rapporto sessuale illecito, lascivia, ed è a volte tradotto da qualcuno con prostituzione. (b) Romani 1:29 si riferisce a peccati sessuali in genere. (c) 1° Corinzi 6:13, 18 si riferisce in parte a relazioni con prostitute (vv. 15, 16) ma ha un più ampio riferimento ai peccati sessuali. (d) In 1° Corinzi 7:2 significa adulterio e disordini sessuali, mentali o fisici, a causa di continenza forzata, e a cattive relazioni tra marito e moglie per causa di continenza forzata. (e) 2° Corinzi 12:21 lo associa ma distinguendolo da impurità e lascivia. (f) Galati 5:19 lo associa ma lo distingue da una lunga lista di opere della carne, che include adulterio, impurità e dissolutezza. (g) 1° Tessalonicesi 4:3; astenersi dalla fornicazione ha come effetto positivo  tenere il proprio vaso in santificazione ed onore. (h) Apocalisse 9:21, lo elenca come uno dei peccati di cui il non-rigenerato non si è ravveduto, e include tutti i peccati sessuali. Giovanni 8:41, usato per fare riferimento sia all’adulterio sia al rapporto illecito tra persone non sposate, che produce una nascita illegittima. La parola, dunque, mentre include adulterio, impurità, lascivia, e prostituzione, è in queste occasioni di significato più ampio e distinta da quelle parole e può essere usata e frequentemente lo è insieme con esse senza che vi sia ripetizione di significato.
    3. È usata specificamente per riferirsi all’incesto, come citato in Levitico 18:8 e 20: 11, in 1° Corinzi 5:1. Per implicazione perciò il termine include i matrimoni proibiti nella legge mosaica, e tutte quelle relazioni sessuali che la legge indicò, Levitico 18; 20:10 ss. ecc. La proibizione della consanguineità è pertanto sostenuta. 
    4. In Atti 15:20, 29, e 21:25 si riferisce a rapporti sessuali illegittimi, benché alcuni vi abbiano visto un riferimento più ampio. Il lassismo sessuale a cui più tardi si fa riferimento in 1° Corinzi era il tipo di comportamento in mente nel Concilio di Gerusalemme.
    5. Proprio come l’infedeltà nel Vecchio Testamento tipizzava l’abbandono del vero Dio per seguire gli idoli, così la fornicazione è usata in Apocalisse 2:21; 14:8; 17:2, 4; 18:3 e 19:2 per descrivere la ribellione e l’insubordinazione contro Dio e la religione e la vita di tale ribellione. In 2:21 potrebbe esserci un riferimento a effettive pratiche sessuali. Ma Lenski si riferisce a 2:21 — la fornicazione di Jezebel a Tiatira—  in questo modo: “Prendiamo la frase ‘dalla sua fornicazione’ in un senso comprensivo che include tutti i suoi insegnamenti e tutte le azioni corrispondenti” In 14:8 Lenski lo vede come significare “l’adorazione della bestia blasfema” in una figura come quella usata in Isaia 57:3-12. [5]
    6. Questi svariati usi sono riflessi nella Septuaginta  in passi come i seguenti: Genesi 38:24; Osea 1:2; 2:2, 4, 12; 1° Cronache 5:25; Ezechiele 23:19. In Giudici 19:2, abbiamo una lettura interessante, la cui accuratezza nei confronti dell’originale non è nostro interesse al momento. Riflette, però, l’uso e la comprensione greca di fornicazione, La Septuaginta omette qualsiasi riferimento all’infedeltà, e la traduzione in caldeo mitiga “fece la prostituta contro di lui” con “ella lo disprezzò”. Lange suggerì: “E la concubina concupì altri oltre a lui” La concubina aveva una disposizione per niente casta. Questa è solo un’espressione più forte per ciò che i moderni intendono con l’attenuante palliativo quando dicono ‘lei non amava suo marito’. La sua sensualità non era soddisfatta col Levita. In questo modo il narratore spiega il motivo per cui lei lo lasciò”. In ambedue i casi, come ha indicato il Lange, il Levita agì in violazione di Levitico 21:7. Questo passo è di particolare interesse in ragione dell’uso che ne fece Grozio e, dopo di lui, John Milton, che scrisse: 

Grozio … mostra … che la fornicazione nella Scrittura è presa come tendere a evidente disprezzo del marito, e lo prova da Giudici XIX. 2 dove della moglie del Levita si dice che ha fatto la prostituta contro di lui; che Giuseppe Flavio e la Septuaginta, insieme al caldeo, interpretano solo come cocciutaggine e ribellione contro suo marito: e questo io aggiungo, che Kimchi, e gli altri due rabbini che glossano il testo, sono della stessa opinione. Gerson fa il ragionamento che se fosse stata prostituzione, un Giudeo e un Levita avrebbero disdegnato di riprendersela: e a questo voglio contribuire, che se fosse stata prostituzione, ella avrebbe scelto per fuggire qualsiasi altro posto che la casa di suo padre, essendo così infamante per una donna ebraica fare la prostituta e così obbrobrioso per i genitori. Fornicazione pertanto in questo brano dei Giudici è intesa come cocciuta disubbidienza contro il marito e non  come adulterio. [6]

Giuseppe Flavio quando racconta questo incidente lo colloca in un contesto di nazionale di effeminatezza, lusso e piacere. La correttezza di questa versione non è di nostro interesse, ma la riflessione sull’uso prevalente della parola fornicazione lo è di certo. Si può aggiungere che la versione Berkeley traduce Giudici 19:2: “la sua concubina lo ingannò e ritornò alla casa del proprio padre a Betlemme di Giuda per quattro mesi”, e le note a margine di questo verso: “Abbandonare il proprio letto e mensa era talvolta ragione per essere designata ‘prostituta’, come intima qui l’ebraico”.

Si potrebbe obbiettare che la parola adulterio sia usata in un senso simile nel Nuovo Testamento. Ci sono tre simili usi possibili: primo, in Matteo 12:39; 16:4 e Marco 3:38, troviamo l’uso di “generazione adultera”. Secondo, in Giacomo 4:4, leggiamo “adulteri e adultere”, possibilmente con riferimento alla lettera, ma probabilmente no. Terzo, in Apocalisse 2:22, si fa riferimento all’adulterio di Jezebel, ancora una volta di significato discutibile. L’adulterio nel complesso è più specificamente limitato alla violazione sessuale del patto matrimoniale mentre la fornicazione aveva comunemente un significato più ampio. Se Gesù avesse inteso un peccato esclusivamente fisico, sessuale da parte di una persona sposata, la parola adulterio lo avrebbe descritto. Fornicazione nel senso fisico sarebbe dunque stata un uso inappropriato per persone sposate, ma nel senso più ampio, concorda bene con la legge mosaica.

Esaminiamo dunque Matteo 19:2-9 nei termini del suo significato totale o comprensivo:

  1. I farisei lo avvicinarono con una domanda trabocchetto su matrimonio e divorzio, designata a coinvolgerlo in un argomento pericoloso su una questione controversa. Gesù li aveva in precedenza accusati di giustificarsi da soli, d’avere cuori pieni d’abominazioni e di cercare di accantonare la legge col loro concetto di divorzio, dichiarando: “È più facile che passino il cielo e la terra, piuttosto che cada un sol apice della legge” (Lu. 16:14-18). In precedenza Gesù aveva anche acclarato la propria posizione riguardo all’integrità della legge (Mt. 5:17-20). Egli venne, non per distruggere o innovare, “ma per compiere”.
  2. La loro domanda trabocchetto rivelò i loro presupposti: “È lecito ad un uomo mandare via la propria moglie per qualsiasi motivo?” (Mt. 19:3). Per ogni intento pratico, il loro concetto basilare di matrimonio e di divorzio era derivato, non dall’ordine del creato ma da Deuteronomio 24:1. Quel passo, nel dire se “non trova grazia ai suoi occhi” (CEI), “Non gli è più gradita” (ND) “perché egli aveva trovato in lei qualcosa di vergognoso” è diretto all’uomo pattizio, la cui dottrina del matrimonio è sostenuta con fedeltà all’ordine creazionale. I rabbini riconobbero e abusarono questo fatto, dichiarando che il divorzio in senso proprio fosse un privilegio accordato solo agli Israeliti e non ai Gentili. Le scuole di Shammai e di Hillel erano ambedue concordi su questo punto e pertanto completamente in contrasto con l’insegnamento di Cristo. Benché la perdita della dote da parte della moglie fosse riservata per certuni reati, il divorzio era un diritto ed un privilegio per gli uomini d’Israele secondo ambedue le scuole. Come osservò Eldersheim: “E indubbiamente la Legge Giudaica permetteva il divorzio quasi per qualsiasi motivo; la differenza concerneva, non ciò che fosse legittimo, ma su quali motivi l’uomo avrebbe messo in moto la legge e fatto uso dell’assoluta libertà che gli accordava. Perciò, è un serio errore da parte dei commentatori collocare dalla parte di Shammai l’insegnamento di Gesù sul soggetto”. [7]  La scuola di Hillel dava diritto di divorzio  per aver salato troppo il cibo o averlo servito troppo bollente, o se si era trovata una donna più attraente. In due casi citati da Eldesheim, dei rabbini proclamarono il loro desiderio di essere sposati per un giorno e poi divorziati nell’esercizio dei loro diritti, ed egli vede alla base di questo “una stima della donna comparativamente inferiore, e … un concetto non spirituale della loro relazione matrimoniale”.[8]
  3. Gesù, nella sua risposta, rese chiaro che lo statuto mosaico non era il testo fondamentale e non è da interpretarsi senza il fondamento dello statuto creazionale di Genesi 2:18-24. La regola mosaica, mentre subordinata a quello statuto e diretta all’uomo pattizio, non è limitata a lui solo nella sua applicazione. La limitazione di indirizzo non è la limitazione d’applicazione. L’ordinamento creazionale fu ripristinato da Gesù al primato che gli era stato precedentemente negato.
  4. Inoltre, Gesù rese chiaro che l’ordine del creato non contemplava affatto alcun divorzio. Questo punto fu immediatamente afferrato dai farisei. Gesù, nei termini dell’ordine creazionale non vi vide alcun fondamento per il divorzio. Essi chiesero: perché allora Mosè ha “ordinato” di darle un atto di divorzio e mandarla via? A volte è stato letto troppo nella parola “ordinato”. Ciò che era inteso di sicuro era questo: se il divorzio fu proibito dall’ordine creazionale, perché allora compare nel comandamenti o legge come un fatto accettato e regolato?
  5. Gesù allora procedette a riaffermare Deuteronomio 24:1-4, la legge mosaica venne in essere “per la durezza dei vostri cuori”. La caduta dell’uomo seguì Genesi 2 ed è la grande linea di divisione con la storia susseguente. Il fatto del peccato originale e del cuore decaduto rese necessaria la legislazione mosaica. Noi possiamo eliminare questa legislazione mosaica solo se possiamo eliminare la caduta nella sua interezza, solo se possiamo ipotizzare una società Edenica. Alla base di ogni indifferenza a questo fatto del mondo caduto dell’uomo e del suo cuore indurito c’è un perfezionismo ereticale. Crea un crudo legalismo che lacera la chiesa e preclude il vangelo ai peccatori. La legislazione sul divorzio è necessaria per lo stato di peccato, e per i cristiani che non sono ancora in alcun modo perfettamente santificati in questa vita, che vivono in un mondo peccaminoso e spesso legati in matrimoni empi. Matteo 19:9 è pertanto la riaffermazione di Deuteronomio 24: 1 da parte di Gesù con la fornicazione o il “qualcosa di vergognoso” come causa di divorzio, con questa correzione significativa. Poiché la clausola “se essa non gli è più gradita” (ND) “avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi” (CEI) è stato interpretato, non nei termini del desiderio dell’uomo pattizio di compiere la volontà di Dio nella sua casa, ma nei termini di privilegio personale e giuridico, Gesù lo lasciò decadere per concentrare l’attenzione sulla legislazione divina in quanto tale. Questo stravolse perfino i suoi discepoli (vv. 9, 10) abituati com’erano all’autorità legislativa dell’uomo anziché a quella  ministeriale nei termini della legge.
  6. Gesù, facendo del termine inclusivo fornicazione la valida causa di divorzio, rese ora con ciò causa di divorzio mediante libello di divorzio l’adulterio, l’incesto, e altri crimini che un tempo portavano a divorzio per morte. Che nella chiesa il caso sia stato riconosciuto essere in questi termini compare in 1° Corinzi 5:1-5, dove nel caso d’incesto la pena di morte era obbligatoria (Le. 20:11), ma Paolo invece richiese la scomunica, una resa spirituale alla morte e a Satana. In 2° Corinzi 7:7-12, sembra che, col pentimento e la separazione, abbia fatto seguito la riammissione nella chiesa. Se la pena di morte fosse stata ancora obbligatoria, Paolo ne avrebbe fatto riferimento, ma, mentre vede il peccato come una morte spirituale, non vede nessuna ragione giuridica per qualcosa di diverso dalla separazione o scomunica. Paolo parlò con autorità, e una chiaramente accettata, in Gesù Cristo.
  7. Infine, Gesù rese chiaro che qualsiasi divorzio per motivi altri dalla fornicazione nel suo senso mosaico ratificato, costituiva adulterio, sia per la donna che per l’uomo (Marco 10:10), e sposarsi con una persona  così divorziata era un atto d’adulterio.

Si vedrà che l’insistenza del Nuovo Testamento sulla sua unità col Vecchio Testamento è presa molto seriamente. La legge mosaica non è in nessun posto considerata una legislazione inferiore o meno importante. In un punto, però, sembrano effettivamente esserci delle differenze, e Paolo affronta il problema:

  1. In Esodo 34:12-16 abbiamo la proibizione di patti religiosi con i canaaniti. Le alleanze nell’antichità non erano solamente politiche e militari, ma anche religiose e familiste. Famiglie reali si imparentavano per matrimonio. Gli dèi del partner maggiore venivano riconosciuti da quello minore. Le alleanze politiche erano pertanto l’oggetto della denuncia profetica: erano inevitabilmente idolatriche. Esodo 34:12-16 rende esplicito tutto questo.
  2. In Numeri 25:1-8 è reso chiaro che anche il rapporto sessuale con una donna straniera, una Midianita, implicava un’unione con Baal-Peor e richiedeva la morte.
  3. Deuteronomio 7:1-3 è una ripetizione di questo stesso principio, e un avvertimento.
  4. Ove una persona desse chiara evidenza d’accettare Jehovah e il suo patto, l’accettazione nel patto avrebbe potuto essere seguita da matrimonio all’interno del patto, come con Rahab (Giosuè 6:24, 25; Mt. 1:5; Eb. 11:31; Giacomo 2:25) e Ruth (Ruth 1:16; 4:5-18).
  5. Ove, come con gli esiliati ritornati, i matrimoni erano chiaramente politici e religiosi (e non scevri da un sensuale disprezzo del patto, Malachia 2:14), il divorzio fu richiesto da Nehemia come condizione per continuare ad appartenere alla congregazione d’Israele, come condizione per continuare a partecipare del patto (Nehemia 9:2; 13:23-27). I matrimoni erano stati contratti per mantenere alleanze pattizie con popoli empi di fede sincretista.

Questo, dunque, era lo sfondo di legislazione che Paolo dovette continuare. Nei termini della legge del Vecchio Testamento tali matrimoni erano chiaramente fornicazione e un’offesa a Jehovah, una violazione del suo patto, e chiaramente proibiti. Paolo riaffermò questa legge chiaramente e incontestabilmente, parlando a credenti che contemplavano il matrimonio, non a quelli rigenerati dopo il matrimonio.

Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c’è tra la giustizia e l’iniquità? E quale comunione c’è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c’è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l’infedele? E quale accordo c’è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: «Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo».

Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente (2° Co. 6:14-18).

In 1° Corinzi 7.11-24, Paolo affrontava una situazione differente, non una chiaramente contemplata dalla legge. Nel verso 12, Paolo attento a non parlare legislativamente, rende chiaro che sta parlando ministerialmente: “ma agli altri dico io, non il Signore”. Egli non rende con ciò meno autoritativa la sua affermazione: “e così ordino in tutte le chiese” (vs. 17). Nei termini della dottrina del patto, egli comunque rende chiara l’autorità ministeriale per la quale la sua affermazione è autoritativa. Qual era la situazione, e quale fu il giudizio ministeriale di Paolo?

  1. A Corinto esistevano matrimoni misti, e Paolo era stato informato di questo via lettera ove i corinzi chiedevano, piuttosto evidentemente, se il divorzio avrebbe dovuto conseguire dove solo uno dei membri del matrimonio era convertito. La domanda era ben pensata. Il caso d’incesto si presentò tra alcuni che si gloriavano di un’antinomica libertà in Cristo (1° Co. 5:2); che a Corinto esistessero diversi schieramenti ce lo dice Paolo (1° Co. 3:3-6). La questione concernente i matrimoni misti portò credito a quelli che la sollevarono. Le sue implicazioni erano queste: Gesù ha mantenuto l’integrità della legge mosaica, e la legge mosaica bandiva i matrimoni misti. Perciò cosa dobbiamo fare noi nuovi convertiti col compagno/a non credente?
  2. A Corinto Paolo affrontava una società diversa da quella che esisteva nel Vecchio Testamento, e alla quale in particolare era stata data la legge. Malgrado i tentativi dell’impero di creare una cultura unificata per mezzo del culto dell’imperatore, era basilarmente pluralista e atomista. Vi fiorivano una varietà di religioni, le quali, mentre pronte a rendere un servizio di labbra al culto ufficiale, andavano per la loro strada controversa, per la costernazione di molti. Corinto era un centro industriale e commerciale. La sua vita non era familistica ma atomistica e individualistica.  Il matrimonio nei settori non giudaici della società era basato primariamente su considerazioni personali, desideri e vantaggi. In questi termini, il matrimonio non era più un patto fatto con una persona, un popolo, e una fede com’era stato nel Vecchio Testamento. Era diventato quasi interamente una questione personale, più o meno come oggi. La legge era ancora valida, e 2° Corinzi 6:14-18 lo afferma, ma non poteva essere applicata particolarmente a ogni matrimonio misto, come vedremo.
  3. Per un cristiano sposare un non credente (2 Co. 6:14-18) significava l’abbandono della comunione di Cristo, e un passo ora fuori dal patto e dentro ad una relazione puramente individualistica e atomistica che era “tenebre”.
  4. Per un non-credente sposato, diventare un credente significava che una nuova relazione pattizia era stata introdotta in una situazione atomistica dove non esisteva altro patto. Il patto, secondo la legge, era esteso ad ogni membro della casa, ma non a visitatori e servi salariati (Es. 12:43-45; De. 12:17, 18; Le. 22:10; il sabato della terra, Levitico 25:6, e la festa delle settimane, Deuteronomio 16:10, 11, includevano lo straniero e il servo salariato per scopi di tipizzazione e profetici) Poiché non esisteva altro patto, Dio onorava il proprio patto mediante l’inclusione del partner non credente e dei figli, in modo che il patto di Dio benediceva l’uomo non credente per il bene di sua moglie. Per i greci il matrimonio era un’affare individuale; nella forza che ebbe agli inizi  era stato familista e societario; per le Scritture, dall’inizio alla fine, è pattizio e nei termini dei mandati ricevuti come portatore dell’immagine.
  5. Un altro principio fondamentale era coinvolto: “Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato” (1° Co. 7:20). La libertà, era infatti desiderabile per uno schiavo, e più pia; essendo stati comprati a prezzo, ed essendo servi di Cristo, non dovevano diventare servi degli uomini (vv. 21-23). Ma il vangelo non era venuto per cambiare le forme dell’uomo e della sua società ma il cuore dell’uomo e con ciò creare la cultura del Regno di Dio. Roma vide le implicazioni radicali del vangelo, come le videro molti credenti. Di qui la necessità dell’avvertimento di Romani 13:1-7 di rendere al governo e “a ciascuno ciò che gli è dovuto” come richiesto da Dio, il quale non ha chiamato gli uomini ad un vangelo di rivoluzione ma di rigenerazione. Di qui anche il frequente consiglio a schiavi, uomini, donne, e figli di essere fedeli ed ubbidienti nei termini della loro chiamata, non per piacere agli uomini ma a Dio. La nota importante è questa: “ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui fu chiamato” (1° Co. 7:24). Quindi Dio non chiamò Israele a distruggere le forme correnti della loro cultura quando diede la sua legge, ma piuttosto per renderla  subordinata a Lui nei termini dei suoi comandamenti e “con ciò rimanere presso Dio”.
  6. Se il marito o la moglie non credente morivano, a quel punto il credente non era più vincolato ed era libero di risposarsi; a quel punto erano sotto la sanzione mosaica. Nel dichiarare questo, Paolo non agiva in veste giuridica ma ministeriale. Se avesse qui introdotto qualche legge nuova, sarebbe stato immediatamente attaccato. “L’uomo non lo separi,” e anche se Paolo avesse consigliato solamente la separazione, se Cristo avesse limitato il divorzio per causa d’adulterio, Paolo sarebbe stato colpevole di separare ciò che Dio aveva unito. Ma Paolo rispose ai credenti Corinzi, che apparentemente riconoscevano come ancora valida la legge del Vecchio Testamento nei termini della dichiarazione di Gesù. E Paolo, per collazione ispirata, vide che qui era applicabile più di un principio, e che prevaleva un tipo diverso di situazione culturale religiosa, e che in questa situazione era coinvolto un solo patto, un patto col Signore. Di conseguenza, la sua risposta fu strettamente ministeriale e come risultato non attirò il fuoco dai critici giudaizzanti che avevano la percezione che egli rappresentasse una frattura con la legge.
  7. Infine, a motivo della natura atomistica piuttosto che pattizia di questi matrimoni misti nella loro origine, e perché, qualunque fede lo sposo/a non credente avesse mantenuto dopo la rigenerazione dell’altro era per natura una religione privata e non pattizia, la famiglia non era coinvolta nella sua incredulità e la sua salvezza era possibile (v.16). I culti religiosi del tempo erano essenzialmente religioni private, facendo appello a uomini o a donne, ma privi di cattolicità o patto.

In questo modo, la legge che concerne matrimonio e divorzio rimane una attraverso tutta la Scrittura. I particolari culturali riflessi nella legge possono cambiare e di fatto cambiano, ma la legge stessa non cambia. Qui, come altrove, in un senso molto profondo: “La Scrittura non può essere annullata” (Gv. 10:35).

Secondo Deuteronomio 4:2, la Scrittura consiste di una rivelazione, una “parola” fondamentale. Benché “parole” siano state aggiunte a quella “parola” prima che i canoni del Vecchio e del Nuovo Testamento fossero chiusi, un’altra “parola” non poteva essere aggiunta. “Non aggiungerete nulla a quanto vi comando e non toglierete nulla”. La rivelazione è una parola e non può essere spezzata.

In questo modo, la Scrittura, in ambedue l’Antico e il Nuovo Testamento, ha una legge concernente il matrimonio. Lo scopo del matrimonio non è umanistico; è pattizio, e pertanto le motivazioni per il divorzio non possono essere umanistiche e devono essere pattizie.

Sfortunatamente, le leggi che regolano il divorzio sono state radicalmente alterate dall’umanismo. La risposta, comunque, non è un ritorno al Montanismo. [9] La prassi di Calvino a Ginevra illustra che una visione rigida, pattizia, di matrimonio e divorzio è biblica, anziché avere solo l’adulterio come valida causa di divorzio.[10]

Gli standard biblici furono chiaramente in vigore negli Stati Americani per molti anni. È interessante notare che in molti stati l’aspetto del divorzio per morte fu ampliato ad includere criminali condannati all’ergastolo.[11]

Una parola finale: Deuteronomio 24:1-4 proibisce che un marito risposi la propria moglie divorziata dopo che ella si era risposata e divorziata. È chiamato un “abominazione davanti all’Eterno”. Se le ragioni per il divorzio sono valide, e la donna è due volte divorziata, l’uomo aumenta la malvagità riprendendosela; se le sue (di lui) ragioni erano state disoneste e non valide, è comunque malvagità e disprezzo della legge. Lo stesso vale per una donna che risposi il marito precedente. O il male che portò al divorzio è un male reale, oppure il malvagio disprezzo della legge che portò ad un divorzio nullo rappresenta un male eguale, ma in ciascun caso la relazione riesumata dopo che era intervenuto un altro matrimonio rappresenta un’abominazione perché il matrimonio che era intervenuto era dunque una contaminazione: era adulterio legalizzato che il nuovo matrimonio condona.

Note:

1 Vedi H. C. Leupold: Genesis, p. 798; vedi anche, Calvino: Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis; Grand Rapids: Eerdmans, 1948, II, 133.

2 J. A. Alexander: Commentary on the Prophecies of Isaiah; Grand Rapids, Zondervan, [1947], 1953, p. 248.

3 John Murray: Divorce; Philadelphia: Committee on Christian Education, Orthodox Presbyterian Church, 1953, p. 21.

4 R. C. H. Lenski: The Interpretation of St. John’s Revelation; Columbus, Ohio: Warburg Press, 1943, p. 434.

5 John Peter Lange, editore, F. R. Fay: Commentary on the Holy Scriptures, Joshua, Judges, Ruth; Grand rapids: Zondervan [1870] p. 242.

6 Lenski: The Interpretation of St. John Revelation, p. 434.
7 A Eldersheim: The Life and Times of Jesus the Messiah; New York: Longmans, green, 1897, II, 333.
8 Ibid., II, 332.

9 Per un esempio moderno, vedi Otto A. Piper: The Christian Interpretation of Sex; New York: Charles Scribner’s Sons, 1941, p. 162 dove si critica perfino il nuovo matrimonio di persone rimaste vedove.

10 Vedi Philip E. Hughes, editore: The Register of the Company of Pastors of Geneva in the Time of Calvin; Grand Rapids: Eerdmans, 1966; vedi anche James G. Emerson, Jr.: Divorce, and Remarriage; Philadelphia: The Westminster Press, 1961, p. 84-108.

11 Carroll D. Wright: A Report on Marriage and Diverce in the United States, 1867-1886; Washington: Government Printing Office, 1891, p. 78 edizione riveduta.


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