INDICE:

Il Sesto Comandamento

8. Restituzione o Ripristino

 

Lo scopo di Dio nella redenzione è la “restituzione” o “ripristino” di tutte le cose in, per mezzo di, e sotto Gesù Cristo come Re (At. 3:21). L’obbiettivo della storia è la grande “rigenerazione”, o nuova genesi, di tutte le cose in Cristo (Mt. 19:28). “I tempi a cui si riferivano i profeti sono qui descritti come tempi di ripristino, quando Cristo regnerà su di un regno nel quale non apparirà più nessuna delle conseguenze del peccato”.1

Wright osservò riguardo alla parola “ripristino” che “Intorno a questa parola si raccolgono alcuni dei pensieri più affascianti riguardo alle possibilità del destino umano”. Implica la dichiarazione che l’umanità deve essere ripristinata alla benedizione e la terra essere benedetta insieme con l’uomo.2 Questo ripristino o restituzione non significa universalismo.3

Il principio della restituzione è basilare nella legge biblica; compare con particolare prominenza in leggi sotto il sesto e l’ottavo comandamento, ma è fondamentale allo scopo di tutta la legge. Il concetto di “occhio per occhio, dente per dente” non è ritorsione ma restituzione. Non solo i liberali ma anche gli evangelici spesso sbagliano su questo punto, come testimonia lo studioso pre-millennialista, dispensazionalista Unger, il quale legge Esodo 21: 24,25 come letterali e come ritorsione vendicativa.4 Ma è proprio il contesto del passo citato a militare contro questo concetto: una donna incinta che sia colpita da un uomo, benché non intenzionalmente, è compensata con una ammenda: se ne segue danno alla madre o al bambino, l’uomo paga con la propria vita. È questa vendetta o restituzione? (Es. 21:22-25). Il passaggio che segue immediatamente (Es. 21:26-35) presenta di nuovo il principio della restituzione, usualmente mediante compensazione, a meno che non ne consegua la morte. Leggere il principio di occhio per occhio come richiedesse letteralmente l’accecamento di un uomo che ha tolto la vista ad un altro è fare violenza alla chiara affermazione della Scrittura. Lo stesso si applica a Levitico 24:17-21; la restituzione per alcuni crimini è la pena capitale, per altri, la compensazione.

Alcune delle leggi di restituzione si riferiscono a danni. Il sommario di Clark delle legge biblica riguardo ai danni è eccellente:

La legge sui danni dice che uno che danneggi o che tratti ingiustamente un altro farà riparazione o restituzione. Le regole che riguardano il dovere di restituire, e l’ammontare o la misura dei danni, sono dichiarate nelle Scritture. In questo modo, la restituzione è richiesta da un ladro (Es.22:3), di uno che fa sì che il campo o la vigna di un altro sia “mangiata” (Es. 22:5), di uno che accende un fuoco che gli sfugge e brucia il grano nei covoni o il grano in piedi o il campo di un altro (Es. 22:6); di un depositario al quale sia stato affidato un animale da custodire che muore o è rubato (Es. 22:10,12), e uno che uccide un animale che appartenga ad un altro (Le. 24:21). Se uno colpisce un altro con una pietra o col pugno è richiesto che paghi per la perdita del tempo della vittima, convalescenza inclusa, e lo farà curare fino alla guarigione (Es. 21:19). Il proprietario di un bue che cozza il servo o la serva di un altro deve pagare trenta sicli d’argento al padrone (Es. 21:32). E il seduttore di una vergine deve pagare cinquanta sicli d’argento al padre della ragazza (De. 22:29). Similmente, un marito che calunni la moglie appena sposata deve pagare cento sicli d’argento al padre della moglie (De. 22:19).5

Alcune categorie di danni sono come segue:

1. Per aver procurato lesioni a persone, Levitico 24:19; Esodo 21:18-20;

2. Per l’uccisione di animali, o un animale che ne uccide un altro, Levitico 24:18, 21; Esodo 21:35, 36

3. Per altri mali commessi, restituzione a Dio, Numeri 5:6-8.

Molte altre leggi riguardanti la restituzione trattano con la proprietà. Il nostro interesse qui è primariamente con danni a persone. Sono evidenti certi principi di responsabilità: primo, la parte in colpa è responsabile per le spese mediche del danneggiato: egli “lo farà curare fino a guarigione compiuta” (Es. 21.19). Secondo, la parte in colpa è responsabile per il tempo perso dal lavoro (Es. 21:19). Se la parte in colpa fosse stato un padrone e la parte lesa il suo schiavo, allora c’era responsabilità per la morte o per il danno, ma non per il tempo perso, perché la perdita era la perdita del padrone; si era danneggiato da sé (Es. 21:20, 21; Le. 24:17-20). Terzo, la pena applicata se un animale di proprietà di un uomo era colpevole del danno, se l’animale non aveva registrato precedenti di violenza, l’animale moriva ( e naturalmente la persona ferita veniva curata e compensata del danno). Ma, se l’animale aveva avuto precedenti di violenza, il proprietario diventava passibile di pena di morte per omicidio (Es. 21:28, 29). Quarto, la parte in colpa è responsabile dei danni impostigli dalla corte per la ferita, sommati alla compensazione per il tempo perso e le spese mediche.

Il principio della restituzione non è totalmente perso per la legge di oggi, ma ci sono differenze significative. Uno studio sul soggetto da parte di Stephen Schafer è importante in questo contesto. Secondo Schafer:

“Il colpevole alloggiato, nutrito, vestito, riscaldato, illuminato, e fatto divertire a spese dello Stato in una cella modello, rilasciato con una somma di denaro legalmente guadagnata, ha pagato il suo debito alla società; può deridere la sua vittima; ma la vittima ha la propria consolazione; può pensare che con le tasse che paga al Tesoro, ha contribuito alla cura paterna che ha custodito il criminale durante la sua permanenza in prigione”. Queste furono la parole amare e sarcastiche di Prins, il Belga, al Congresso sulle Carceri di Parigi del 1895, quando, durante una discussione sul problema della restituzione alle vittime di reati, non potè più contenere la propria indignazione per le varie difficoltà teoretiche e pratiche sollevate contro la sua proposta a favore delle vittime.6

La restituzione è stata per lungo tempo sullo sfondo di virtualmente ogni sistema giuridico e in alcuni tempi è stata molto prominente. Perciò, sotto una prima legge Americana “A un ladro, oltre alla sua punizione, fu ordinato di restituire alla parte lesa tre volte il valore dei beni rubati e, nel caso di insolvenza, la sua persona sarebbe stata messa a disposizione della vittima per un certo tempo”.7 Nella legge moderna, il termine restituzione è usualmente sostituito con “compensazione” o “danni”.8 Ma la differenza notevole è questa: nella legge biblica, il criminale è colpevole davanti a Dio (e di qui la restituzione a Dio, Numeri 5:6-8), e davanti al danneggiato, al quale fa diretta restituzione, mentre nella legge moderna il reato è primariamente ed essenzialmente contro lo stato. Dio è l’uomo sono sostanzialmente lasciati fuori dal quadro. Secondo Schafer:

“Fu dovuto principalmente all’avidità violenta dei baroni feudali e dei poteri ecclesiastici medievali che i diritti della parte lesa furono gradualmente violati ed infine, in larga misura, appropriati da queste autorità che esigevano una doppia vendetta, di fatto, dal criminale, trasferendo a sé le sue proprietà anziché alla sua vittima, e poi punendolo con con la gattabuia, la tortura, il rogo o il patibolo. Ma la vittima originale del dolo era praticamente ignorata”. Dopo il Medio Evo, la restituzione, tenuta separata dalla punizione, sembra essere andata scemando. La vittima divenne la Cenerentola della legge penale.9

L’idea di restituzione fu separata dal concetto di punizione. “La teoria sviluppata alla fine del Medio Evo che il crimine è un reato esclusivamente contro lo stato aveva tagliato quella connessione. Il concetto di punizione rimase isolato dal concetto civile di restituzione”.10 Infatti, Schafer notò:

Se si guarda al sistema giuridico di diverse nazioni, si cercherà invano una nazione in cui una vittima di un reato gode di una certa aspettativa di piena restituzione per il proprio danno. Nei rari casi in cui c’è compensazione statale il sistema o non è pienamente efficace, o non funziona del tutto; dove non c’è sistema di compensazione statale, la vittima generalmente è posta davanti a rimedi insufficienti offerti dalla procedura civile e dal suo assolvimento. Mentre la punizione di un reato è considerato interesse dello stato, i danni arrecati dal reato, vale a dire i danni alla vittima sono considerati quasi materia privata. Ricorda l’uomo ai primi tempi del suo sviluppo sociale quando, lasciato solo nella sua lotta per l’esistenza, doveva far fronte da solo ad attacchi dall’esterno e combattere da solo contro i suoi simili che gli facevano del male. La vittima di oggi non può neppure cercare soddisfazione perché la legge dello stato gli proibisce di prendere la legge nelle proprie mani. Ai tempi dei suoi progenitori la restituzione era una pratica viva e, “vale forse la pena di notare che i nostri antenati barbari erano più saggi e più giusti di quanto noi siamo oggi perché adottarono la teoria della restituzione al danneggiato, mentre noi abbiamo abbandonato questa pratica, a scapito di tutti gli interessati”. “E ciò era più saggio in principio, più riformante nella sua influenza, più deterrente nella sua tendenza, e più economico per la comunità, della pratica moderna”.11

Da ciò che abbiamo detto sono evidenti certe cose. Primo, il passaggio dalla restituzione alla carcerazione ha le sue radici nella presa di potere da parte di chiesa e stato, ed era designato in origine a taglieggiare il colpevole con propositi di estorcere un riscatto o una confisca. Secondo, lo stato ha fatto della propria dottrina della pena, legge penale; ed ha relegato la restituzione alla legge civile. In questo modo, se una parte lesa cerca restituzione oggi, ciò implica la spesa di un processo civile mediante il tramite di una corte essenzialmente non cooperativa talché anche se la parte lesa vince la causa, l’incasso è molto difficile. Come risultato, a motivo di questa divisione, il criminale affronta la prigione, una clinica per malattie mentali, o un’istituto di correzione e la cura da parte di uno stato sempre più indulgente al posto della restituzione. Terzo, poiché una forma di restituzione biblica era il diritto all’autodifesa, il diritto, in certe circostanze, di uccidere l’aggressore o ladro, l’aumento dei limiti sul diritto a proteggersi del danneggiato significa che stiamo tornando alla barbarie senza la protezione che la barbarie implicava: il diritto di difendersi. Quarto, il sistema d’incarcerazione o di “riabilitazione” di criminali implica di fatto, come notò Prins, un sussidio al criminale e una tassa all’innocente e al danneggiato. Si tratta dunque di un ulteriore danno al pio che richiede restituzione dalle mani di Dio e dell’uomo. Una società che sussidia il criminale e penalizza il pio finirà con l’incoraggiare un aumento di violenza e d’illegalità ed è pertanto destinata all’anarchia. Quinto, Wines ha notato, mentre ci dava la falsa fonte come preferita: “Che ci sono solo due possibili fonti di potere civile, cioè Dio e il popolo”.12 Se il potere è da Dio, allora deve prevalere la legge di Dio; se il potere è dal popolo, allora deve prevalere la volontà del popolo e non esiste principio di legge al di sopra del popolo. La restituzione come principio è pertanto aliena ad una società democratica perché è un principio teocratico che richiede che l’uomo si conformi ad una giustizia assoluta e immutabile.

La restituzione come principio teocratico implica tre cose: primo, restituzione alla persona danneggiata. Secondo, poiché l’ordine giuridico trasgredito è quello di Dio, dove non ci fosse persona cui fare restituzione perché deceduta, la restituzione era fatta a Dio (Nu. 5:6-8). Nel caso di peccati nei quali Dio fosse coinvolto direttamente, alla restituzione si aggiungeva un quinto; questa quinta parte rappresentava un quarto dell’ammontare originale, un quarto in più, in altre parole (Le. 5.14-16). In tutti i casi la restituzione doveva essere fatta a Dio mediante offerte di espiazione (Le. 5:17-19). Terzo, è evidente da queste applicazioni della legge che la restituzione è sempre obbligatoria perché una società sia sana davanti a Dio. Ciò comporta l’implicazione che lo stato deve fare restituzione alla persona danneggiata ogni qual volta e ogni dove lo stato, quale ministro di giustizia, non riesca a scoprire la parte colpevole. L’obbiettivo di una società pia è il ripristino; deve essere effettuato su ogni punto, col male penalizzato e il pio difeso mediante restituzione.

L’obbiettivo è centrale alla fede e alla preghiera. Il Padre Nostro dichiara: “Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in
cielo” (Mt. 6:10). Questa è chiaramente una richiesta di ripristino ed ogni vera preghiera la deve incorporare.

Per una società, mancare di fondarsi sulla restituzione, o la sua dipartita da questo principio, significa una crescente necessità di costosa protezione mediante assicurazioni. Molta assicurazione è, troppo spesso, una forma di auto-restituzione perché chi la acquista paga per proteggersi da persone irresponsabili che non faranno restituzione. I costosi premi assicurativi pagati da persone responsabili e da corporazioni sono la loro auto-protezione contro il fallimento della legge nel richiedere la restituzione.

Tale società non può pregare: “Venga il tuo regno” in buona coscienza perché nega quella petizione trascurando la legge di Dio. I dispensazionalisti pre-millennialisti che rifiutano di pregare il Padre Nostro sono pertanto più coerenti dei milioni che lo usano regolarmente senza fare alcuno sforzo per ripristinare l’ordine giuridico di Dio.

 

Note:

1 J. Macpherson: “Restoration” in Jemas hastings, e ditore: A Dictionary of the Bible; New York: Cherles Scribner’s Sons, 1919, IV, 230.

2 T. H. Wright: “Restoration” in James Hastings editore: A Dictionary of Christ and the Gospels; New york: Charles Scribner’s Sons, 1908, II, 503.

3 J. C. Lambert: “Restitution” in James Hastings editore: A Dictionary of the Apostolic Church; New York: Charles Scribner’s Sons, 1922, II, 321.

4 Unger’s Bible Dictionary, p. 903.

5 Clark: Biblical Law, p. 296s.

6 Stephen Schafer: Restitution to Victims of Crime; Chicago: Quadrangle Books, 1960, p vii.

7 Ibid., p. 5.

8 Ibid., p. 101.

9 Ibid., p. 8; la citazione è da William Tallack: Reparation to the Injured; and the Right of the Victims of Crimes to Compensation; London, 1900, pp. 11-12.

10 Ibid., p. 11.
11 Ibid., p. 117; la prima citazione è da Harry Elmer Barnes e Negley K. Teeters:New Horizons in Criminology; New York, 1944, p. 401; la seconda da Tallack, op.cit., pp. 6-7.

12 E. C. Wines: Commentary on the Laws of Ancient Hebrews; Philadelphia: William S. Alfred Martien, 1859, p. 40.


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